Statuto

 

 

Statuto della Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi 29 ottobre 2017

 

Art. 1.

E’ costituita un’Associazione Nazionale scientifica interdisciplinare fra medici e cultori dell’aterosclerosi e delle patologie ad essa collegate denominata “Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi” (S.I.S.A.). La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.


Art. 2.

L’Associazione, di seguito anche denominata S.I.S.A, non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

a) favorire e promuovere le ricerche scientifiche finalizzate e gli studi concernenti l’aterosclerosi, le sue basi metaboliche e le sue manifestazioni cliniche; in particolare, si propone di collegare e favorire l’attività di medici e studiosi di discipline diverse stimolandone l’attività scientifica e didattica di rilevanza sociale in questo campo, specie per quanto riguarda i programmi di medicina preventiva;
b) indicare e promuovere la programmazione e la realizzazione di strutture sanitarie per la prevenzione e la cura delle malattie da aterosclerosi;
c) svolgere attività di formazione nel campo dell’aterosclerosi e delle malattie metaboliche e realizzare iniziative finalizzate all’educazione permanente dei medici e degli operatori sanitari, certificandone la qualità, anche al fine di realizzare i programmi di Educazione Medica Continua (ECM) previsti dal Mistero della Salute e dall’Unione Europea;
d) costituire organi di informazione propri, atti a diffondere iniziative culturali ed organizzative;
e) redigere linee guida dedicate ad orientare ed istruire gli operatori sanitari circa le migliori e più efficaci pratiche e procedure per prevenire l’aterosclerosi e le sue complicanze d’organo;
f) promuovere ed attuare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

Per raggiungere tali scopi l’Associazione S.I.S.A collaborerà con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche. L’Associazione collaborerà altresì con altre Società ed organismi scientifici.

Tali attività si svolgeranno nel rispetto del Decreto Ministero Salute 2 agosto 2017. L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri associati e, comunque, non svolge - direttamente o indirettamente - attività sindacale.


Art. 3.

Potranno essere ammessi a far parte dell’Associazione quali Soci Ordinari, i medici ed i ricercatori operanti nelle strutture e nei settori di attività del Servizio Sanitario

Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero in Istituzioni di Ricerca Pubbliche e Private senza limitazione alcuna e a condizione che abbiano dimostrato di essere cultori dell’aterosclerosi e delle patologie ad essa correlate attraverso la loro attività clinica e/o scientifica.

La domanda di ammissione alla S.I.S.A, firmata individualmente e corredata da un breve curriculum nonché dall’elenco di eventuali pubblicazioni, deve essere indirizzata al Presidente, che la sottoporrà al Consiglio Direttivo per l’approvazione. L’accoglimento della domanda spetta al Consiglio Direttivo della S.I.S.A e la sua ratifica alla Assemblea dei Soci.

Il Socio Ordinario, con la domanda, si impegna ad appartenere all’Associazione per un anno solare oltre a quello di ammissione e a versare la quota associativa che sarà, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilita dall’Assemblea dei Soci. La sua appartenenza si rinnoverà tacitamente di un anno, salvo disdetta da comunicarsi al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza annuale.

La quota associativa è personale, non potrà essere, quindi pagata da aziende, associazioni o altri enti.

La qualità di Socio Onorario è attribuita con il voto unanime del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, a scienziati e a personalità eminenti nel campo dell’Aterosclerosi e delle Malattie del Metabolismo. I Soci Onorari possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

La qualità di Socio Sostenitore è attribuita dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, alle persone fisiche e a enti pubblici e privati che contribuiscono alla vita della Società, secondo le indicazioni dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci Ordinari sono eleggibili con scrutinio segreto per il Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, Ordinari, Onorari e Sostenitori hanno diritto a ricevere copia di tutte le pubblicazioni fatte dalla Società ed hanno libero accesso al sito web della Società ed alle eventuali aree riservate; l’intera attività scientifica svolta dall’Associazione deve essere pubblicata sul sito web della medesima, aggiornato costantemente.

La qualità di Socio Ordinario si perde automaticamente con la cancellazione dall’ordine professionale di appartenenza o per morosità nel versamento della quota associativa per due annualità.

Il Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare insindacabilmente l’esclusione dell’associato per gravi motivi.


Art. 4.

La sede legale e la sede amministrativa della associazione sono fissate in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, 118.

Possono essere istituite dal Consiglio Direttivo Sezioni Regionali dell’Associazione stessa con lo scopo di realizzare nell’ambito regionale le finalità statutarie. Il nome ed il logo della Società non potranno essere usati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.


Art. 5.

Il patrimonio della Società è costituito dalle quote sociali e da ogni altra sovvenzione o contributo che ad essa perviene da quanti intendono promuoverne lo sviluppo ed il progresso delle conoscenze sulla aterosclerosi, anche a titolo di lasciti o donazioni, nonché dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti. L’Associazione finanzia le sue attività sociali solo attraverso il contributo degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e nel rispetto degli aspetti etici. Non sono ammessi finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Sistema .Sanitario .Nazionale anche se forniti attraverso soggetti collegati.

L’Associazione non esercita attività imprenditoriali né partecipa a simili attività. L’Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, anche con
riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse salvo quelle svolte nell’ambito del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) quali, ad esempio: congressi, riunioni, corsi di aggiornamento e corsi di formazione.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di un suo scioglimento per qualunque causa l’Associazione, avrà l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i 4 mesi successivi il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, che verranno sottoposti per l’approvazione all’Assemblea dei Soci convocata entro lo stesso anno. Una volta approvato, il bilancio consuntivo viene reso noto mediante pubblicazione, per estratto nel sito Internet della Società.


Art. 6.

Gli Organi della Società sono costituiti da:

a) Assemblea Generale dei Soci,
b) Consiglio Direttivo,
c) Comitato Scientifico,
d) Collegio dei Probiviri,
e) Sezioni Regionali.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Le cariche sociali non prevedono alcuna retribuzione salvo il rimborso delle spese vive di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione alle riunioni associative o a riunioni istituzionali, intersocietarie anche internazionali su esplicito mandato del Presidente.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in sede civile o penale in relazione alle attività dell’Associazione stessa.


Art. 7.

L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali, non morosi da più di due anni compreso quello in corso ed iscritti nel Registro dei soci da almeno dodici mesi. Hanno diritto all’elettorato passivo i soci in regola con la quota associativa ed iscritti da almeno 24 mesi.

L’Assemblea è convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o ne venga fatta richiesta da almeno il 20% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso.
L’Assemblea deve essere convocata in ogni caso almeno una volta all’anno per approvare il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo dell’Associazione. La convocazione è fatta dal Presidente almeno trenta giorni prima della data della riunione a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altro strumento equipollente e tramite pubblicazione sul sito web della S.I.S.A nell’area riservata ai Soci. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ora della prima e seconda convocazione, del giorno e del luogo dell’adunanza, nonché le materie da trattare all’ordine del giorno.

Oltre ad approvare i bilanci della S.I.S.A, all’Assemblea Generale spetta di:

a) eleggere a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo;
b) eleggere a scrutinio segreto i soci componenti il Collegio dei Probiviri;
c) determinare le direttive dell’attività dell’Associazione e deliberare su ogni altro atto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame;
d) approvare eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
e) Delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione, sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea;
f) Delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

L’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno del numero dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere designato dal Presidente.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E’ ammesso il voto per delega, ogni socio potrà presentare una sola delega. L’ Assemblea in sede ordinaria delibera a maggioranza dei soci votanti, in sede straordinaria l’Assemblea delibera con la maggioranza di tre quinti dei soci votanti.

Ogni deliberazione dell’Assemblea dovrà essere verbalizzata e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.


Art. 8.

Il Consiglio Direttivo è costituito da nove membri, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci, su candidature proposte: a) dal consiglio direttivo uscente, b) da una sezione regionale, c) da almeno 5 soci in regola con la quota associativa annuale. Le candidature devono essere presentate al Presidente almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due volte consecutive.

Fanno parte del Consiglio Direttivo, quale membri consultivi senza diritto di voto, il
Direttore Generale della Fondazione SISA ed il Past-President.

Ai fini di un efficace coordinamento tra la S.I.S.A. e le Sezioni Regionali della stessa alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere invitati a partecipare, ma senza diritto di voto i Presidenti delle Sezioni Regionali.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le finalità della Società secondo gli scopi indicati nell'art. 2 e in base agli orientamenti indicati dalla Assemblea dei Soci e alle disposizioni del presente statuto, ha i più ampi poteri per dirigere l’attività della Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

a) delibera sull'attività ordinaria e sull'amministrazione dell'Associazione;
b) esamina il progetto di bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo dell'Associazione con i relativi allegati da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) elabora i programmi di lavoro in conformità alle linee direttive fissate dall'Assemblea;
d) propone all'Assemblea la quota associativa annua;
e) propone all'Assemblea le eventuali modifiche di statuto;
f) può delegare specifici poteri al Presidente o ad uno più dei suoi membri o può conferire mandati e procure anche a soci per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
g) vigila sull'attività degli altri organi ed interviene in caso di necessità, ivi comprese le Sezioni Regionali;
h) definisce convenzioni e collaborazione anche con personale esterno alla Associazione, stabilendo il tipo di rapporto ed eventuali compensi
i) valuta la idoneità dei titoli per essere ammessi a far parte dell'Associazione;
j) accerta quanto verrà offerto e devoluto all’Associazione stessa da parte di terzi k) elegge i componenti del Comitato Scientifico;
l) approva i Regolamenti dell’Associazione;
m) definisce tutto quanto necessario per il buon funzionamento dell’Associazione, che non sia per legge o per statuto riservato all’assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 3 consiglieri, almeno otto giorni prima della riunione a mezzo di lettera, fax, posta elettronica o strumenti equipollenti. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire mediante posta elettronica, fax o strumenti equipollenti, almeno due giorni prima della data della riunione. La convocazione deve riportare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituta con la presenza di almeno 5 dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere designato dal presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo potranno essere tenute anche in video e/o teleconferenza purchè il Presidente sia in grado di accertare l’identità dei partecipanti di regolare lo svolgimento della riunione e gli interventi possano partecipare alla discussione e votare in tempo reale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a parità di voti, prevale il voto del Presidente.


Art. 9.

Il Presidente della Società è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, resta in carica 3 anni, non è immediatamente rieleggibile e, alla fine del mandato, assume per 3 anni la carica di “Past President”.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. Il Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, designa tra i soci un Segretario-Tesoriere, che durerà in carica un triennio.

Il Segretario-Tesoriere gestisce i fondi dell’Associazione e sovrintenderà sotto le direttive del Presidente alla conduzione economico-finanziaria e patrimoniale della Società, in conformità ai deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; inoltre sovrintenderà, sotto le direttive del Presidente, al buon andamento degli organi e degli uffici dell’Associazione.

Il Segretario-Tesoriere cura la presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi alla Assemblea dei Soci accompagnandoli con una propria relazione. Il segretario Tesoriere cura inoltre la obbligatoria pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Associazione dei bilanci preventivi, di quelli consuntivi e degli incarichi retribuiti.

Il Segretario-Tesoriere cura la predisposizione dei resoconti delle sedute dell’Associazione, del Consiglio Direttivo e di eventuali Commissioni e assiste il Presidente nelle mansioni attinenti al suo ufficio.

Il Past President partecipa di diritto alla riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.


Art.10.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra i Soci Ordinari, su proposta del Consiglio Direttivo uscente.

Il Collegio dei Probiviri dirime eventuali controversie sorte tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l’Associazione ed i suoi organi. Essi giudicheranno entro 30 giorni dal ricorso loro presentato senza formalità di procedura. E’ escluso il ricorso ad ogni altro tipo di giurisdizione. Durano in carica 3 anni, possono essere riproposti una sola volta e non possono essere revocati durante il mandato se non per giusta causa.


Art. 11.

Il Consiglio Direttivo elegge un Comitato Scientifico composto da quattro eminenti ricercatori nell’area dell’aterosclerosi e delle patologie correlate, che siano soci in regola della Società, ma non facenti parte del Consiglio Direttivo, al fine di valutare le attività svolte dalla Società e la produzione tecnico-scientifica della medesima. Tale valutazione verrà effettuata secondo indici di produttività scientifica validati dalla comunità scientifica internazionale.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica per un triennio, come il Consiglio Direttivo, e sono rinnovabili solo una volta. L’eventuale sostituzione di un componente del Comitato Scientifico prima del termine del mandato sarà fatta per nomina da parte del Consiglio Direttivo. Il membro così eletto avrà la stessa anzianità del sostituito, decadendo quindi dalla carica quando questi sarebbe naturalmente decaduto. Il Comitato Scientifico, in accordo con il Consiglio Direttivo, nominerà al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzatore.


Art.12.

Nell’ambito della Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi possono costituirsi Sezioni Regionali composte da Soci residenti o operanti nelle singole Regioni. Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo della Società in ogni Regione in cui almeno 30 associati, fra Soci Ordinari e Onorari, ne facciano richiesta. Ove il numero di Soci non fosse sufficiente o per due anni consecutivi i soci in regola con il pagamento della quota sociale fossero in numero inferiore a 30, o in caso di gravi irregolarità amministrative il Consiglio Direttivo potrà intervenire con nomina di uno o più commissari o istituire una Sezione Interregionale.

Le sezioni Regionali sono rette da un Consiglio Direttivo costituito da 5 a 9 membri, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci della Sezione. La data della assemblea dovrà essere pubblicata sul sito INTERNET della Società con almeno trenta giorni di anticipo. Alla suddetta elezione dovrà presenziare il Presidente nazionale della Società o un suo delegato. I consiglieri eletti restano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente che resta in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile. Il Presidente previo parere favorevole del Consiglio Direttivo designa tra i soci un Segretario-tesoriere, che durerà in carica un triennio.

La Carica di Presidente è incompatibile con quella di consigliere eletto nel direttivo nazionale. Le nomine devono essere notificate al Consiglio Direttivo Nazionale della

Società. Per l’organizzazione e il funzionamento delle Sezioni si applicano le norme statutarie che regolano la Società Nazionale. E’ compito delle Sezioni Regionali, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, promuovere nell’ambito del proprio territorio la realizzazione degli obiettivi della Società, mediante Convegni, Corsi di aggiornamento e ogni altra iniziativa utile a realizzare gli obiettivi della Società. Gli eventi organizzati dai singoli soci dovranno essere approvati della Sezione Regionale di competenza.

Per lo svolgimento della loro attività, le Sezioni Regionali o Interregionali hanno a disposizione fino al 20% delle quote annuali versate entro l’anno solare dai Soci afferenti alla Sezione medesima e i fondi provenienti da contributi, elargizioni o offerte da essa raccolti, secondo apposite linee guida predisposte dal Consiglio Direttivo nazionale. Ciascuna Sezione Regionale è tenuta a contribuire al funzionamento amministrativo della Società Nazionale con una quota pari al 5% delle entrate provenienti da contributi, elargizioni o offerte. Le Sezioni Regionali non hanno autonomia amministrativa. Il Segretario-tesoriere della Società controlla e verifica che la contabilità delle Sezioni Regionali sia conforme al bilancio preventivo approvato con scadenza annuale dai Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali.


Art. 13.

Qualsiasi Socio che ricopra cariche istituzionali, ruoli rappresentativi o direzionali deve dichiararlo preventivamente al Consiglio Direttivo e, salvo autorizzazione motivata del medesimo, non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche, in conflitto di interesse con l’Associazione o il Servizio Sanitario Nazionale.


Art. 14.

L’Associazione potrà sciogliersi con deliberazione dell’Assemblea Generale, e il patrimonio verrà devoluto ad associazioni aventi scopi analoghi o ad enti di soccorso e beneficenza che dovranno essere designati dall’Assemblea stessa.


Art. 15.

Per regolamentare eventuali conflitti di interesse l’Associazione si dota di un Codice Etico.


Art.16.

Tutto quanto non previsto o non completamente regolato dal presente statuto verrà disciplinato dalle leggi speciali vigenti in materia, con particolare riguardo a quanto espressamente previsto dal Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017 e sue successive modificazioni, ed in mancanza dal Codice Civile.

 

Statuto della Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi 29 ottobre 2017

 

 


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